| IL COLLEGIO STATUTARIO NAZIONALE RISPOSE |
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In altra parte del sito documentiamo il carteggio Rinaldini/Collegio Statutario Nazionale a proposito dell’articolo 6 comma b) dello Statuto della CGIL, dove si afferma che per la CGIL il mandato per la sottoscrizione di accordi è sottoposto alla consultazione vincolante degli iscritti. Bene, il pronunciamento del Collegio è che le modalità di esercizio di tale diritto sono decise dall’Organismo dirigente che può decidere tutto quello che vuole, visto che il direttivo è sovrano. Dunque un diritto viene declassato alle sue modalità di esercizio:poco importa se la decisione su queste modalità di fatto finisce per annullare il diritto stesso. Lo Statuto,infatti, afferma che la consultazione è vincolante vuol dire che senza quel parere l’accordo non può essere sottoscritto. Se un Accordo già firmato si sottopone al voto non si tratta più di consultazione vincolante ma di referendum abrogativo, del quale non c’è la minima traccia nel nostro Statuto. Questa vicenda ci ha insegnato tre cose importantissime.
In realtà, la consultazione fantasma e l’affidabilità come unico criterio per la formazione dei gruppi dirigenti sono solo conferme di quanto già sapevamo. Così come è una conferma che la Ragion di Stato predetermina i pronunciamenti del Collegio Statutario Nazionale.Non è un caso che nella nostra mozione congressuale avevamo chiesto la terzietà degli organismi di verifica e controllo. Cioè responsabilità e libertà da condizionamenti politici :merce sempre più rara da queste parti. |