PER ANDARE DOVE DOBBIAMO ANDARE, DA CHE PARTE DOBBIAMO ANDARE?

di Marigia Maulucci

Partiamo da un assunto.

Nella riforma di Monti-Fornero, l'art.18 non c'è più, nel senso che non c'è la certezza del diritto alla reintegrazione sul posto di lavoro, nel caso di licenziamento illegittimo. Parlo non a caso di certezza del diritto, perché nel testo si adombra solo una possibilità del giudice messo nelle condizioni di non poter svolgere nemmeno una normale istruttoria, visto che l'insussitenza della motivazione dev'essere manifesta (vedi articolo di Bruno Tinti su Il fatto quotidiano dell'11 Aprile).

La maggioranza della CGIL sostiene che la nuova formulazione ripristina un principio di civiltà giuridica perchè il nuovo testo modifica il precedente,perchè un reintegro virtuale è sempre meglio di niente,perchè non rompere con CISL e UIL è l'imperativo categorico, perché ogni tanto intestarci una vittoria fa bene all'umore. Che la mediazione sia stata fatta dal PD è un dettaglio, perchè tanto senza gli scioperi proclamati dalla CGIL il PD quella battaglia non l'avrebbe né assunta né sostenuta.

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LA CGIL CHE VOGLIAMO LOMBARDIA

La riforma del Governo è contro i lavoratori: continuare ed intensificare le mobilitazioni

La CGIL che vogliamo della Lombardia conferma il giudizio negativo sull’ipotesi di riforma del mercato del lavoro, anche dopo l’accordo raggiunto dal Governo con i segretari dei partiti che lo sostengono in Parlamento.

Dalle agenzie di stampa di queste ore emerge, tra l’altro, che il disegno di legge presentato in Commissione al Senato, è addirittura peggiorato rispetto al testo approvato dal Consiglio dei Ministri pochi giorni fa.

Il giudizio negativo della “CGIL che Vogliamo” riguarda non solo la flessibilità in entrata e gli ammortizzatori ma anche le modifiche all’art. 18.

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ARTICOLO 18:UN FONDAMENTO NON UN ACCESSORIO

Di Tiziano Rinaldini      

Articolo pubblicato su Il Manifesto 13.4.2012                                                  

 

Non occorrono particolari competenze per riconoscere che con la riforma (sic!) in corso ciò che prima non era possibile (se non per vie traverse) viene reso direttamente possibile con la esplicita copertura di legge.

Il titolo dell’art.14 del testo della “riforma” recita: “tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo” e sostituisce il titolo dell’art. 18 “Reintegrazione nel posto di lavoro”. Più chiaro di così !

Diviene cioè praticabile da parte del magistrato riconoscere illegittimo il licenziamento individuale e sanzionarlo con l’indennizzo (cioè monetizzarlo).

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IL LABIRINTO NORMATIVO DEL NUOVO ARTICOLO 18

di  MIRTO BASSOLI, Segretario Generale CdLT CGIL di Reggio Emilia

La lettura del disegno di legge presentato dal Governo “La riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” propone subito una riflessione: dove sta la sostanza, la portata del cambiamento di un complesso normativo fatto di circa ottanta pagine e una settantina di articoli? C’è davvero quel cambiamento, quasi epocale, addirittura “storico”, come lo stesso Presidente del Consiglio ha annunciato anche in occasione dell’ultima conferenza stampa di presentazione del d.d.l.?

Io penso di no. Anzi, penso soprattutto che siano ben pochi i cambiamenti di contenuto positivo, tali da consentire di affrontare la grave situazione di difficoltà occupazionale nella quale versa il paese, la sofferenza del mondo del lavoro, la condizione diffusa di precarietà; mentre sono assai rilevanti i punti di arretramento rispetto al sistema di tutele del lavoro oggi esistenti.

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LA CGIL CHE VOGLIAMO

La CGIL che Vogliamo, com'è noto, non condivide la posizione espressa dalla maggioranza della segreteria della CGIL sull'art.18, come riformulato nel testo del disegni di legge di riforma del mercato del lavoro e ritiene sia stato un errore non convocare il Direttivo Nazionale per una valutazione e un pronunciamento sul testo modificato.

In attesa dunque del Direttivo Nazionale del18 e 19 aprile, l'unica decisione formale cui attenersi per lo svolgimento degli attivi e degli scioperi laddove proclamati è quella assunta nel Direttivo Nazionale del 21 Marzo , vale a dire che l'intero pacchetto di 16 ore di scioperi ha come oggetto la riforma del mercato del lavoro voluta dal Governo, evidentemente art.18 compreso.

Pubblichiamo di seguito una prima documentazione sull'art.18:

Avv. Giovanni Alleva,Punti critici della riforma del mercato del lavoro in tema di flessibilità in entrata e in uscita ed interventi indispensabili.

Avv. Franco Focareta, Le ragioni che mi spingono a dare un giudizio drasticamente negativo dell'ipotesi di riforma dell'art.18.

Avv. Bruno Pezzarossi, Modifiche alla cosiddetta flessibilità in uscita.

Segnaliamo su Il Fatto Quotidiano di oggi l'articolo del magistrato Bruno Tinti,Articolo 18:la truffa di Monti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PUNTI CRITICI DELLA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN TEMA DI FLESSIBILITÀ IN ENTRATA E IN USCITA ED INTERVENTI INDISPENSABILI
di Giovanni Alleva

La diffusione del testo del disegno di legge in materia di riforma del mercato del lavoro ha suscitato contrastanti reazioni caratterizzate, in generale, da un atteggiamento fortemente negativo nei settori conservatori, imprenditoriali ed in genere del centro-destra, e da' un giudizio positivo o addirittura molto positivo nel settore del centro-sinistra e di alcune confederazioni sindacali Cisl e Uil (soprattutto la Cisl).

L'impressione diffusa è che si sia trattato, alla fine, di un successo soprattutto del PD e del suo segretario On. Bersani in accordo con la CGIL e che il simbolo di tale successo sia la previsione di possibilità di reintegra ex art. 18 st.lav. (nuovo testo) anche con riguardo ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (o economico).

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LE RAGIONI CHE MI SPINGONO A DARE UN GIUDIZIO DRASTICAMENTE NEGATIVO DELL'IPOTESI DI "RIFORMA" DELL'ART.18
di Franco Focareta

Le ragioni che mi spingono a dare un giudizio drasticamente negativo della ipotesi i di “riforma” dell’art. 18 sono le seguenti.

Quello che si contrabbanda come la conservazione del principio della reintegra nel caso di accertata illegittimità del licenziamento per motivi economici, in realtà è il risultato di una sofisticata operazione chirurgica che si è avvalsa, questa volta, sicuramente della perizia tecnica.

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MODIFICHE ALLA COSIDDETTA FLESSIBILITÀ IN USCITA

di Bruno Pezzarossi

Agli articoli 13 e 14 il disegno di legge che cambia il mercato del lavoro modifica la legge n.604 del 1966 e l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

All'articolo 15 viene modificata alla disciplina del licenziamento collettivo per riduzione di personale disciplinato dalla legge 223/91.

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NETTO DISSENSO DE LA CGIL CHE VOGLIAMO SU POSIZIONE CGIL

 dichiarazione di Gianni Rinaldini, coord.naz.La CGIL che Vogliamo

 

La soddisfazione espressa dalla Segreteria nazionale della CGIL sull'art.18 come esce dalla recente versione del disegno di legge sul mercato del lavoro non trova giustificazione alcuna nel testo medesimo, nel quale il reintegro è una palese eccezione scarsamente esigibile dal lavoratore.

Inoltre,il giudizio espresso dalla Segreteria Nazionale non corrisponde al mandato del Direttivo Nazionale, che ha chiaramente votato un pacchetto di 16 ore di sciopero anche e soprattutto in difesa dell'integrità dell'art.18.

La CGIL che Vogliamo chiede la convocazione immediata del Direttivo nazionale che valuti l'articolato di legge, le modifiche intervenute e confermi motivazioni, obiettivi e contenuti del pacchetto di ore di sciopero decise.

 

Roma, 5.4.2012

 

 
ARTICOLO 18.IL REINTEGRO DALLA REGOLA ALL'ECCEZIONE.CONFERMATE E RAFFORZATE LE MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO GENERALE


 dichiarazione di Gianni Rinaldini, coord.naz.La CGIL che Vogliamo

 

In questo Paese,dalla legge 300 in poi, se un lavoratore viene licenziato illegittimamente viene reintegrato nel suo posto di lavoro con sentenza del giudice.

Questa la regola semplice, di facile comprensione,persino elementare nella sua evidenza.

Con un provvedimento abile per la sua stessa farraginosità il Governo trasforma quella che era una regola universale in un artificio in virtù del quale il risarcimento economico diventa la regola fondamentale e il reintegro nel posto di lavoro l'eccezione.

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