| RINALDINI VERSUS COLLEGIO STATUTARIO NAZIONALE |
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Pubblichiamo l’intenso carteggio tra Gianni Rinaldini e il collegio Statutario della CGIL. Il quesito, com’è noto, e com’è pubblicato nella Home Page del nostro sito, riguarda la corretta applicazione dell’art.6 dello Statuto, laddove prevede la consultazione degli iscritti vincolante per la sottoscrizione di un Accordo da parte della CGIL. Obbligo statutario messo in discussione dal voto del Direttivo che ha posposto la consultazione alla firma dell’accordo. IL Collegio risponde che il pronunciamento degli iscritti, in assenza di regole unitarie, avviene anche sugli accordi sottoscritti al fine di confermarne la validità, con diverse modalità e nelle diverse fasi del procedimento negoziale nelle varie situazioni categoriali e/o territoriali. E che il Direttivo è sovrano. Rinaldini a questo punto riformula il quesito: è la stessa cosa consultare gli iscritti prima e dopo la firma?Siamo proprio sicuri?E ancora:prima o dopo è una modalità tecnica a disposizione degli organismi dirigenti? C’è scritto questo nello Statuto?
Di seguito la documentazione.
Esposto Rinaldini del 29.9.2011
Il 21.9.2011 la Segreteria Confederale della CGIL ha sottoscritto l'Accordo del 28 giugno e l'intesa applicativa dello stesso, senza la legittimazione prevista dallo Statuto della CGIL. Infatti, l'articolo 6 dello Statuto al comma b) stabilisce, in merito all'approvazione di accordi, che ..”per la CGIL, in assenza del mandato di tutti i lavoratori, le lavoratrici, i pensionati interessati, è vincolante il pronunciamento degli iscritti.” La prescrittività della norma impedisce che il pronunciamento degli iscritti possa essere sostituito da qualunque altro tipo di mandato, compreso quello del Direttivo Nazionale, e stabilisce che il mandato degli iscritti è la conditio sine qua non per la sottoscrizione di un accordo. Tutto ciò premesso, chiedo al Collegio Statutario, in quanto “organo di garanzia e interpretazione statutaria, nonché di controllo sulle procedure e gli atti degli organismi e strutture della CGIL” un pronunciamento sull'applicazione dell'art.6.
Risposta del Collegio Statutario Nazionale del 13.10. 2011 ....Al riguardo il Collegio Statutario, in risposta al quesito rivolto, fa presente quanto segue: - la lettera dell'art.6 punto b) fa del "pronunciamento degli iscritti" un vincolo ineliminabile per la CGIL per l'approvazione degli accordi, così come delle piattaforme, in assenza di regole unitarie, che prevedano "il mandato di tutti i lavoratori"; - Anche in caso di accordi sottoscritti in mancanza di regole unitarie, il pronunciamento degli iscritti è vincolante per la stessa organizzazione che, in coerenza con gli esiti, definisce i propri comportamenti; - La "democrazia di mandato" è una delle forme attraverso le quali avviene tale pronunciamento comunque obbligatorio e dall'esito vincolante.D'altra parte, il pronunciamento degli iscritti, in assenza di regole unitarie, avviene anche sugli accordi sottoscritti al fine di confermarne la validità, con diverse modalità e nelle diverse fasi del procedimento negoziale nelle varie situazioni categoriali e/o territoriali. Il Comitato Direttivo Nazionale della CGIL, che, in base all'art.16 dello Statuto CGIL "è il massimo organo deliberante della CGIL tra un Congresso e l'altro", avvalendosi delle proprie prerogative, nel dare il "mandato alla Segreteria" con il dispositivo approvato, non ha sottratto l'Accordo del 28.6.2011 dal rispetto della norma statutaria che vincola il pronunciamento degli iscritti interessati. ............... Tale dispositivo, a parere del Collegio Statutario è compatibile con quanto normato dall'art.6 punto b), prevedendo con le specifiche modalità, il pronunciamento degli iscritti sull'Accordo e sulla relativa Intesa applicativa, il cui esito è comunque vincolante per la CGIL stessa. Il Collegio Statutario Nazionale fa altresì presente come. proprio in ragione di tale dispositivo, sia stato sottoscritto l'Accordo e l'Intesa applicativa, che a seguito del dispositivo approvato dal CD del 26 settembre 2011 viene sottoposto alla consultazione vincolante degli iscritti interessati.
Riproposizione quesito da parte di Rinaldini del 18.9.2011 In riferimento al Vostro pronunciamento sul quesito “Applicazione dell’art. 6 dello Statuto CGIL”, non ho capito quale sia la vostra risposta. Pertanto torno a riformulare il quesito: “L’applicazione dell’art. 6 dello Statuto CGIL prevede lo svolgimento della consultazione prima o dopo la firma dell’accordo?.” Sono sicuro che comprendete che non è la stessa cosa per la vita democratica della nostra Organizzazione e non può essere considerato un fatto tecnico a disposizione del gruppo dirigente.
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